Servizi Legali

L’aggiornamento permanente, la costante ricerca di soluzioni che soddisfino in maniera rapida le esigenze del cliente costituiscono le peculiarità irrinunciabili dello Studio Legale LEXIT, ecco perché affianchiamo alla tradizionale attività legale servizi sempre più completi e moderni, tra questi annoveriamo:

  • riabilitazione e cancellazione protesti
  • ricorso al Giudice di Pace ed al Prefetto
  • riabilitazione penali e del fallito
  • traduzione giurata
  • visura catastale e conservatoria
  • visura camera di commercio e protesti
  • visura Crif, banca dati cattivo pagatore
  • certificazione anagrafica
  • registrazione marchi e brevetti
  • domiciliazione
  • Visura nella Centrale Rischi (gestita dalla Banca d’Italia) sui dati trasmessi dalle banche e dalle società finanziare riguardo ai propri debitori
  • Visura sui dati CAI (Centrale di allarme interbancaria) registrati a proprio nome  e visure per controllare la regolare circolazione di assegni bancari o postali e di carte di pagamento anche per verificare l’eventuale sanzione ASA (sanzioni amministrative di divieto di emettere assegni bancari e postali) attiva
  • Consulenza per la cancellazione / rettifica dei dati personali presenti sulle banche dati dei cattivi pagatori (es. CRIF) nonché la relativa consulenza per le contestazioni da inoltrare agli Istituti di Credito, finalizzate alla richiesta di verifica da parte degli stessi, sulle eventuali segnalazioni illegittime
  •  Consulenza per la cancellazione di segnalazione / sofferenza nella CR Centrale Rischi della Banca D’Italia
  •  Consulenza sulla gestione dei propri debiti (finanziamenti, prestiti, mutui, sconfinamenti su conti correnti bancari, carte di credito) segnalati sulle banche dati "cattivo pagatore" (es. CRIF – CR  Centrale Rischi della Banca D’Italia) e sulle procedure necessarie a risolvere tali posizioni debitorie, nel minor tempo possibile e in concreto rispetto delle normative vigenti, incluse le soluzioni di estinzione a saldo e stralcio utili ad ottenere la cancellazione dei dati di cattivo pagatore da parte degli Enti segnalatori (Finanziarie e/o Banche), nei termini indicati dalla legge

Ricorso contro violazione al codice della strada e sanzione amministrativa

Lo Studio Legale LEXIT offre assistenza in merito a contravvenzioni al codice della strada, decurtazioni punti patente e sanzioni amministrative. Tutela i diritti dei privati e delle aziende predisponendo ricorsi al Giudice di Pace od al Prefetto competente per territorio.

Al giudice di pace si può presentare opposizione per molte sanzioni amministrative in contestazione di importi inferiori a € 15.493,71, per importi superiori è competente il Tribunale.

Per le violazioni al codice della strada il giudice di pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore.

Il ricorso è soggetto al pagamento del contributo unificato. Per il ricorso a sanzioni amministrative è ammesso l’invio con plico postale raccomandato per avere la prova della ricezione.


Ricorsi o scritti difensivi contro sanzioni amministrative ed accessorie su verbali di violazione di normative relative ad assegni emessi senza provvista o senza autorizzazione.

 

Lo Studio Legale LEXIT offre assistenza in merito a verbali di violazione dell’art. 2 della legge n.386/1990, così come modificato dall’art. 29 del d. lgs. N. 507/1999, in relazione ad assegni i quali, presentati in tempo utile, non sono stati pagati in tutto o in parte per difetto di provvista e sui verbali di violazione dell’art. 1 della legge n.386/1990, così come modificato dall’art. 28 del d. lgs. N. 507/1999, in relazione ad assegni emessi senza l’autorizzazione del trattario e su ordinanze di ingiunzioni di pagamento predisposte dal Prefetto conseguenti alle sopracitate violazioni. Tutela i diritti dei privati e delle aziende predisponendo ricorsi al Giudice di Pace od al Prefetto competente per territorio.

Riabilitazione e cancellazione protesti

Cancellazione protesto assegno bancario: E’ prevista la cancellazione del protesto di assegni solo nel caso di errore/illegittimità della levata del protesto ovvero nel caso di riabilitazione del debitore protestato da parte del competente tribunale. 

Non è invece possibile ottenere la cancellazione per avvenuto pagamento come invece è possibile per le cambiali. 

Per ottenere la cancellazione è necessario ottenere la riabilitazione tramite il Tribunale competente per zona ovvero quello nella cui circoscrizione è residente la persona protestata.

Trascorso un anno dalla levata dell’ultimo protesto va depositata una istanza unitamente al pagamento di contributi e marche da bollo e del titolo originale.

Il Tribunale emetterà un decreto di riabilitazione che sarà allegato alla domanda di cancellazione da presentare all’ufficio protesti della provincia dove è stato pubblicato il protesto.

La riabilitazione si può ottenere solo se nell’ultimo anno non ci sono stati altri protesti e se si sono pagati tutti gli effetti protestati.

Per gli assegni protestati e pagati entro i 60 giorni è possibile evitare l’inserimento nel CAI (Centrale di Allarme Interbancaria).

Per la cancellazione del protesto per riabilitazione disponendo dei titoli è possibile occuparsi personalmente della pratica rivolgendosi direttamente alla Camera di Commercio o al Tribunale competente per zona.

Cancellazione protesto cambiario: E’ possibile ottenere la cancellazione dal Bollettino Ufficiale dei Protesti nei seguenti casi:

 

  • Cancellazione per Avvenuto pagamento del titolo cambiario
  • Cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto
  • Cancellazione per riabilitazione

Cancellazione per Avvenuto pagamento del titolo

E’ possibile richiedere la cancellazione dal Registro informatico dei protesti o Bollettino dei Protesti nel caso in cui il pagamento della cambiale (comprensivo di interessi e spese) sia avvenuto entro un anno dalla levata del protesto.

Per ottenere la cancellazione è necessario presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio di competenza mediante un apposito modulo messo a disposizione dall’Ufficio Protesti.

La domanda è soggetta a bolli (l’importo in vigore al momento della richiesta) e a diritti di segreteria, e deve essere accompagnata dal titolo cambiario in originale e dalla quietanza del pagamento che deve indicare sia l’importo originale del debito che gli interessi e le spese.

Entro 20 giorni dalla presentazione dell’istanza di cancellazione, purché venga accertata la regolarità e la completezza della documentazione, viene disposta la cancellazione del nominativo protestato che avverrà entro 5 giorni dalla data del provvedimento.

Nel caso in cui il soggetto protestato non riesca a rintracciare il portatore del titolo per provvedere al pagamento può costituire un deposito vincolato con l’esplicita indicazione dello scopo del pagamento del titolo e allegare all’istanza un certificato della banca che attesti detto deposito vincolato.

Cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto 

E’ possibile presentare una domanda di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto producendo la documentazione necessaria a dimostrare l’errore.

A differenza della richiesta di cancellazione per avvenuto pagamento del titolo, la richiesta di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto può essere fatta sia per i titoli cambiari che per gli assegni.

Cancellazione per riabilitazione

E’ possibile ottenere la cancellazione dei dati del protesto nel caso in cui il soggetto protestato abbia ottenuto la riabilitazione dal Presidente del Tribunale ai sensi della Legge Antiusura presentando domanda con allegata copia conforme del provvedimento di riabilitazione.

La cancellazione avviene comunque a condizione di non avere avuto altri protesti. 

In ogni caso, per chi si trovasse in difficoltà ad effettuare da solo queste pratiche lo Studio Legale LEXIT offre assistenza occupandosi di tutto l’iter necessario per la cancellazione dal Bollettino Protesti e la riabilitazione presso il Tribunale competente per territorio, assicurando velocità a costi contenuti.


Traduzione giurata

Lo Studio Legale LEXIT tramite i suoi Esperti Periti Interpreti e Traduttori giurati presso il Tribunale e presso la Procura Affari Civili di Palermo effettua le traduzioni giurate con legalizzazione presso il Tribunale di Palermo.

Le traduzioni riguardano:

  • atti legali
  • atti notarili
  • dichiarazioni ed autocertificazioni
  • atti costitutivi
  • contratti
  • bilanci
  • documentazioni aziendali
  • manualistica tecnica
  • documentazioni scientifiche

Domiciliazioni e sostituzioni

Lo Studio Legale LEXIT è disponibile per domiciliazioni e sostituzioni processuali per singole o più udienze dinanzi agli uffici giudiziari nel distretto della Corte di Appello di Palermo, Roma e Napoli.

Il servizio è reso nel rispetto del codice deontologico forense e secondo gli usi correnti in materia di spese di giustizia.


Riabilitazione penale

Lo Studio Legale LEXIT offre consulenza ed  assistenza per la riabilitazione penale.

L’istituto della riabilitazione penale è la procedura che consente a coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza penale passata in giudicato di chiedere ed ottenere, avendone i requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario e, conseguentemente, l’estinzione degli stessi.

In sostanza, la riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente).

La riabilitazione è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del Giudice che l’ha emessa (ex art. 193 disp. Att. Codice di Procedura Penale).

La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno 3 anni dal giorno dell’esecuzione della pena, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Il termine è invece di almeno otto anni se si tratta di reati commessi da recidivi come da previsione dell’art. 99 del Codice Penale.

Il termine è maggiorato a dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l’ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.

Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito

(art. 56, IV comma, del Codice Penale), si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione e concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163 del Codice Penale.

La riabilitazione non può però essere concessa quando il condannato:

1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;

2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilita di adempierle.

La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.

Il richiedente – si consiglia per mezzo di un legale – deve depositare istanza scritta, in carta semplice, ma la documentazione prevista ai fini della concessione del beneficio viene acquisita d’ufficio (l’iter dura alcuni mesi).

Resta alla parte solo l’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni per ottenere la riabilitazione (ovvero il risarcimento del danno) mentre il giudizio di concessione del beneficio e rimesso alla discrezionale valutazione del Giudice .

 

La domanda va presentata alla cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza dell’interessato.


Gratuito patrocinio

Lo Studio Legale LEXIT prevede, nell’ambito di un procedimento penale (o penale militare), per i propri assistiti, sia per agire che per difendersi, qualora vi siano le condizioni previste per legge, l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato, per il recupero delle proprie spettanze professionali

Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in materia penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.723,84. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante. La domanda di ammissione in ambito penale si presenta presso l’Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:

  • alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
  • alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva.

La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda o da quando è pervenuta, il giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:

  • può dichiarare l’istanza inammissibile
  • può accogliere l’istanza – può respingere l’istanza.

Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all’interessato. Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l’ammissione è chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura del decreto sostituisce l’avviso di deposito se l’interessato è presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.